HomeCome aderire
    1Chi può aderire all’Offerta?

    L’Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti dell’Emittente. 

    L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

    2Quali sono le modalità di adesione all’Offerta?

    L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna ad un Intermediario Incaricato di apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato. 

    Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di Adesione (o dell’eventuale Riapertura dei Termini).

    Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all’Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all’Offerta.

    Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione o nell’eventuale Riapertura dei Termini da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili.

    3Quando è possibile aderire all’Offerta?

    Il Periodo di Adesione ha avuto inizio il 30 gennaio 2023 e terminerà il 22 febbraio 2023 (estremi inclusi), salvo proroga.

    L’adesione all’Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 17:30.

    Si segnala che, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta, e precisamente per le sedute del 2, 3, 6, 7 e 8, salvo proroga del Periodo di Adesione qualora l’Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, comunichi di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell’Offerta.

    Tuttavia, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l’altro:

    1. nel caso in cui Femto Technologies, almeno cinque Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver raggiunto almeno i due terzi del capitale sociale della Società ovvero di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell’Offerta;
    2. nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere la partecipazione di cui all’articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF.
    4È possibile revocare l’adesione?

    Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione o nell’eventuale Riapertura dei Termini da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili.

    5Cosa succede se aderisco all’Offerta?

    L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta, durante il periodo di Offerta, o durante la Riapertura dei Termini, un Corrispettivo in denaro pari a Euro 25,00.

    6Quando verrà pagato il Corrispettivo?

    Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato il 1° marzo 2023, salvo proroga del Periodo di Adesione in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

    In caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato. La nuova Data di Pagamento così determinata sarà resa nota, entro i termini previsti dalla normativa vigente, mediante un comunicato diffuso ai sensi dall’art. 36 del Regolamento Emittenti.

    In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione durante la Riapertura dei Termini, salvo proroghe del Periodo di Adesione, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia il 15 marzo 2023 (la “Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini”).

    7Cosa accade se non aderisco all’Offerta?

    Nel caso di mancata adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato, gli azionisti dell’Emittente potrebbero trovarsi di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti:

    A)Partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente

    L’Offerente intende realizzare il Delisting, conseguentemente, nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura dei Termini, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

    In tale circostanza, l’Offerente adempierà pertanto all’obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF”).

    L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

    Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “Regolamento di Borsa”) – disporrà il Delisting a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF.

    B) Partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente

    Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi dell’articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”).

    L’Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempierà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “Procedura Congiunta”).

    Si dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle Azioni, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

    C) Eventuale scarsità del flottante

    Nel caso in cui, in assenza dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, 

    Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, non ricorrano i presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, non è escluso che la scarsità di flottante sia tale da non garantire la regolare negoziazione delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

    A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l’Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso.

    Infine, in caso di Delisting, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

    D) Fusione in assenza di Delisting

    Ove non sia stato raggiunto l’obiettivo del Delisting ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale riapertura dei termini dell’Offerta e/o per effetto dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF), e dunque le Azioni non venissero revocate dalla quotazione, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (la “Fusione”) nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili (ivi incluso l’art. 2501-bis del Codice Civile, ove applicabile).

    Nell’ipotesi in cui l’Emittente dovesse essere oggetto dell’operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437- quinquies del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell’Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

    E) Fusione dopo il Delisting

    Nell Nell’ipotesi alternativa in cui l’Emittente dovesse essere oggetto dell’operazione di fusione inversa per incorporazione dell’Offerente nella Società dopo il Delisting (anche a seguito dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all’articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell’Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

    F) Ulteriori possibili operazioni straordinarie

    L’Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l’opportunità di realizzare eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell’Offerta, sia in caso di Delisting che di mancata revoca delle Azioni dalla quotazione.

    Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell’Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell’eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest’ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell’Emittente, diversi dall’Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

    8Dove posso trovare maggiori informazioni sull’Offerta?

    Tutti i comunicati e tutti i documenti relativi all’Offerta sono disponibili alla sezione Documenti di questo sito e sul sito internet del Global Information Agent all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

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    Di seguito si riportano informazioni rilevanti in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “Azioni”) di Prima Industrie S.p.A. (l’“Emittente”) promossa da Femto Technologies S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e annunciata in data 7 dicembre 2022. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni e sarà promossa sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni.

    L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del documento di offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

    Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari.

    È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni. Chiunque intenda accedere alla presente sezione del sito internet, prendere visione del documento di offerta e degli altri documenti ivi pubblicati, deve leggere attentamente e avere piena consapevolezza delle informazioni ivi riportate. Prima dell’inizio del periodo di Offerta, in conformità alla normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà il documento di offerta, che gli azionisti dell’Emittente dovrebbero esaminare attentamente. Il documento di offerta, la documentazione e le informazioni riportate nella presente sezione del sito internet, non costituiscono e non potranno essere interpretate quali offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi.

    Selezionando il “tasto” “ACCETTO” si dichiara e si garantisce di non essere una U.S. Person e di non trovarsi fisicamente e di non essere residente negli Altri Paesi, nonché di aver letto, compreso e accettato integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni sopra indicate.